Commenti a: “Le dimissioni di Tranfa, un atto grave e inquietante” http://www.giustiziami.it/gm/le-dimissioni-di-tranfa-un-atto-grave-e-inquietante/ Cronache e non solo dal Tribunale di Milano Thu, 22 Nov 2018 20:04:52 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.4.1 Di: davide steccanella http://www.giustiziami.it/gm/le-dimissioni-di-tranfa-un-atto-grave-e-inquietante/#comment-32 davide steccanella Mon, 20 Oct 2014 16:09:58 +0000 http://www.giustiziami.it/gm/?p=3308#comment-32 Se avrà modo di leggere la sentenza gentile signor R. potrà vedere che i secondi giudici sono partiti dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sui requisiti necessari perchè vi sia concussione ed hanno quindi escluso sulla base degli atti che fosse stato provato che il funzionario "zelante" (diciamo così) avesse effettivamente agito nel timore di "un danno ingiusto" alla propria carriera come avevano motivato i primi giudici. Quindi neppure ha dovuto affrontare la sentenza di appello la riforma Severino per vanificare la prima condanna di concussione per costrizione. Vero che la sentenza ha anche affrontato la ipotesi "nuova" e più lieve della induzione come in primo grado sostenuto dai primi PM ma ha dovuto escluderla per assenza del necessario requisito del ripromesso vantaggio del funzionario, ma tenga conto che trattandosi di legge successiva difficilmente la Cassazione avrebbe legittimato una sua applicazione ex post. Convengo invece con Lei sul fatto che ognuno è libero di sentire l'amaro in bocca che vuole e infatti su questo aspetto trattasi solo di mia personale opinione come mi pare ben risulti evidente dal mio articolo Se avrà modo di leggere la sentenza gentile signor R. potrà vedere che i secondi giudici sono partiti dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sui requisiti necessari perchè vi sia concussione ed hanno quindi escluso sulla base degli atti che fosse stato provato che il funzionario “zelante” (diciamo così) avesse effettivamente agito nel timore di “un danno ingiusto” alla propria carriera come avevano motivato i primi giudici. Quindi neppure ha dovuto affrontare la sentenza di appello la riforma Severino per vanificare la prima condanna di concussione per costrizione. Vero che la sentenza ha anche affrontato la ipotesi “nuova” e più lieve della induzione come in primo grado sostenuto dai primi PM ma ha dovuto escluderla per assenza del necessario requisito del ripromesso vantaggio del funzionario, ma tenga conto che trattandosi di legge successiva difficilmente la Cassazione avrebbe legittimato una sua applicazione ex post. Convengo invece con Lei sul fatto che ognuno è libero di sentire l’amaro in bocca che vuole e infatti su questo aspetto trattasi solo di mia personale opinione come mi pare ben risulti evidente dal mio articolo

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Di: roberto13 http://www.giustiziami.it/gm/le-dimissioni-di-tranfa-un-atto-grave-e-inquietante/#comment-31 roberto13 Fri, 17 Oct 2014 16:41:21 +0000 http://www.giustiziami.it/gm/?p=3308#comment-31 Gentile avvocato, che le prove della concussione siano risultate insufficiente non mi risulta! Semplicemente è cambiata la legge e con essa i presupposti del reato. Quanto alle dimissioni, ciascuno ha la sua sensibilità: un'assoluzione o una condanna considerate ingiuste lasciano lo stesso senso di ingiustizia in bocca a chi le deve firmare! R. Gentile avvocato, che le prove della concussione siano risultate insufficiente non mi risulta! Semplicemente è cambiata la legge e con essa i presupposti del reato.
Quanto alle dimissioni, ciascuno ha la sua sensibilità: un’assoluzione o una condanna considerate ingiuste lasciano lo stesso senso di ingiustizia in bocca a chi le deve firmare!
R.

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