giustiziami » sabotaggio http://www.giustiziami.it/gm Cronache e non solo dal Tribunale di Milano Wed, 02 Jul 2025 10:05:54 +0000 it-IT hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.4.1 Notav, assolto Erri De Luca, teorema Caselli di nuovo ko http://www.giustiziami.it/gm/notav-assolto-erri-de-luca-teorema-caselli-di-nuovo-ko/ http://www.giustiziami.it/gm/notav-assolto-erri-de-luca-teorema-caselli-di-nuovo-ko/#comments Mon, 19 Oct 2015 12:35:13 +0000 cimini http://www.giustiziami.it/gm/?p=5540

“Il fatto non sussiste” dice il giudice a Torino assolvendo Erri De Luca dall’accusa di istitazione a delinquere per l’intervista in cui aveva detto: “Il Tav fa sabotato”. Parola che lo scrittore ribadiva in aula stamattina in sede di dichiarazioni spontanee prima che il giudice si ritirasse in camera di consiglio: “Sabotare è una parola nobile, la usavano anche Mandela e Gandhi, il Tav va sabotato per legittima difesa della salute, dell’aria, dell’acqua di una comunità minacciata”.

I pm Antonio Rinaudo e Andrea Padalino avevano chiesto la condanna a 8 mesi di reclusione. Si tratta degli stessi magistrati che contestano la finalità di terrorismo ai militanti NoTav protagonisti dell’azione al cantiere di Chiomonte e che sono già stati smentiti dalla corte d’assise e per ben due volte dalla Cassazione. Rinaudo è considerato vicino ai “Fratelli d’Italia”, Padalino è un ex militante della federazione giovanile del Pci. Insomma l’arco costituzionale della repressione è ben rappresentato per intero soprattutto se si specifica che i due pm si muovono nell’ambito del teorema Caselli, anche dopo l’andata in pensione del capo della procura.

E il processo istruito contro Erri De Luca è figlio della stessa elucubrazione. Chi tocca il Tav non deve avere spazio, deve essere messso in condizione di non nuocere, anche agitando fantasmi del passato. Del resto in aula i legali della Ltf, la società legata alla Torino-Lione, avevano richiamato il passato politico di Erri De Luca che fu responsabile del servizio d’ordine di Lotta Continua. Caselli poco prima di andare in pensione si era dimesso da “Magistratura Democratica” a causa di un articolo che la stessa Md aveva chiesto allo scrittore per l’agenda 2014. Caselli s’era arrabbiato per le parole di De Luca sull’emergenza degli anni ’70 e sui “Tribunali speciali”. Md choccata dall’addio di Caselli annullerà poi tutte le iniziative di presentazione dell’agenda che non si sa che fine abbia fatto. Probabile destinazione, un rogo.

La sentenza di oggi, almeno a livello della libertà di espressione, mette un punto fermo. Anche se i pm non si arrenderanno e andranno in appello. Come sono andati in appello contro i militanti Notav assolti dall’accusa di terrorismo, vicenda che ha visto in aula il procuratore generale Marcello Maddalena in persona alla prima udienza, sulla base di un ricorso dai toni rancorosi nei confronti della corte d’assise. Caselli era stato pg prima di Maddalena e prima ancora procuratore capo per poi tornare nello stesso incarico. Considerando che la procura generale è l’ufficio che sorveglia istituzionalmente la procura, c’è un conflitto di interessi spaventoso davanti al quale il Csm aveva chiuso entrambi gli occhi. Una sorta di ragion di Stato occulta. Come quella che c’è dietro lo schieramento favorevole all’alta velocità: dalle principali forze politiche, alle imprese, alle banche che controllano direttamente o indirettamente i giornali.

Intanto gli appalti del Tav sembfrano gli unici onesti e trasparenti in un paese che brulica di inchieste sulla corruzione. Chi dovrebbe indagare non vuole rompere il giocattolo per carità di patria. E’ un po’ come la moratoria delle indagini su Expo in procura a Milano per non distrurbare il manovratore, l’evento in corso. Con tanti saluti all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, buono da sventolare nei convegni e nei comunicati stampa, al fine di prendere per i fondelli un intero paese (frank cimini)

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Erri De Luca, ecco perché uno scrittore non può essere accusato di istigazione http://www.giustiziami.it/gm/erri-de-luca-ecco-perche-uno-scrittore-non-puo-essere-accusato-di-istigazione/ http://www.giustiziami.it/gm/erri-de-luca-ecco-perche-uno-scrittore-non-puo-essere-accusato-di-istigazione/#comments Fri, 30 Jan 2015 14:23:17 +0000 dalessandro http://www.giustiziami.it/gm/?p=3886 “Recentemente si è tenuta avanti al Tribunale di Torino la prima udienza che vede imputato il noto scrittore Erri De Luca per alcune affermazioni contenute in una intervista rilasciata dallo stesso ad Huffington Post a proposito della attività di sabotaggio in corso da anni in Val di Susa contro la costruzione della linea alta velocità.

Il processo scaturisce dalla denuncia presentata da una impresa costruttrice, e che la Procura di Torino, con il succesivo avallo del Giudice della Udienza preliminare, ha ritenuto di qualificare ai sensi dell’art. 414 del Codice Penale che punisce con pena da 1 a 5 anni “chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più delitti”.

Al di là dell’ evidente eclatanza dell’ iniziativa, non si riscontrano in epoca recente analoghi casi di scrittori mandati “alla sbarra” come istigatori per avere espresso una opinione, qualsivoglia essa sia , qualche considerazione giuridica sulla fattispecie penale contestata si impone.

“Istigare”, se le parole hanno ancora un senso, significa qualcosa di più di “convincere” qualcuno a fare qualcosa (o di rafforzarne il proposito), necessita quanto meno di una condotta attiva volta a determinare in altri un comportamento delittuoso che altrimenti non verrebbe, senza la predetta istigazione, posto in essere.

Occorrono dunque due requisiti che la locale Procura non pare abbia ritenuto di ricercare ossia: 1) la effettiva capacità di influenzare in modo significativo le altrui condotte e 2) una precedente assenza di autodeterminazione in capo al soggetto istigato.

Sul punto si osserva che per prima cosa lo scrittore non può essere equiparato al leader di un Partito o di un Movimento politico in grado, per il suo ruolo, di incitare gli iscritti ad agire secondo la linea politica loro indicata, ed è appena il caso di ricordare che mai in precedenza noti e reiterati incitamenti a varie forme di disobbedienza fiscale o di diversa natura da parte di alcuni leader politici risultano essere stati “attenzionati” dalle numerose Procure italiche.

E per seconda cosa va ricordato che la protesta No Tav in Val di Susa è fatto non solo altamente diffuso, ma anche assai risalente nel tempo, quanto meno dal 2005, e nei confronti del quale, quindi, De Luca  può al massimo porsi in termini di successiva legittimazione, ma non certo di istigazione.

E questo, è bene precisarlo, vale anche con specifico riferimento a quella azione di sabotaggio di un compressore sulla quale si era espresso in quell’intervista in occasione del processo a carico di 4 imputati cui veniva contestata l’ aggravante del terrorismo (recentemente esclusa dalla Corte di Assise di Torino).

E’ ben vero che al successivo comma la norma in oggetto punisce anche una ulteriore e diversa condotta, ossia quella di chi non fa pubblica istigazione, bensì “apologia di uno o più delitti” ma in tal caso, ed in questo ben cogliendosi la sua evidente diversità dalla ipotesi indicata al primo comma, è intervenuta molti anni fa la Corte Costituzionale stabilendo con la Sentenza n. 65 del 4 maggio 1970 che “l’apologia punibile ai sensi dell’art. 414 Cp è quella che per le sue modalità integra un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti trascendendo la pura e semplice manifestazione del pensiero”.

Banalmente e per fare un esempio pedestre, se un mio amico ammazza la moglie va in galera e se io scrivo che ha fatto bene…no.

Ora, ritenere che uno scrittore che ricostruisce in una intervista il significato storico del termine “sabotaggio” possa rischiare fino a 5 anni di carcere perchè sgradito al costruttore di opera pubblica da anni altamente contrastata dagli abitanti della zona interessata (e per ragioni ambientali tutt’altro che irrazionali), suona alquanto stridente con le velleità democratiche di un paese che rivendica in ogni dove, ed anche di recente, orgogliose “superiorità occidentali ” in materia di libero dissenso o di satira.

Del resto, la stravaganza della imputazione risiede anche, e come si diceva ad inizio, nella sua “unicità”.

Negli anni ’70 numerosi testi trattarono con diverse tesi il tema del sabotaggio, ma a nessuno venne in mente di incriminare Toni Negri, tanto per dirne uno, per il suo celebre “dominio e sabotaggio”, si dovette inventare una sua asserita direzione occulta delle Brigate Rosse per effettuare il blitz del 7 aprile.

Allo stesso modo a nessuno è mai passato per la testa di incriminare Oriana Fallaci per quegli ultimi scritti dove sostanzialmente incitava gli occidentali a prendere a schiaffi il primo musulmano incontrato per strada.

Nella sua, pertanto, inconsistenza giuridica, la incriminazione di uno scrittore per la sua “parola contraria” (come titola il libretto appena pubblicato per Feltrinelli), assume all’esterno più il significato di una azione repressiva e quasi intimidatoria, che “giusta” nel senso di ius (secondo diritto).

Ci si augura pertanto che un processo che ormai è giocoforza celebrare almeno si concluda secondo ius perchè una eventuale condanna non sarebbe davvero un bel “precedente”. (avvocato Davide Steccanella)

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