Commenti a: Tiziana contro il web, perché vince contro Fb e perde contro Google la battaglia sul video http://www.giustiziami.it/gm/tiziana-contro-il-web-perche-vince-contro-fb-e-perde-contro-google-la-battaglia-sul-video/ Cronache e non solo dal Tribunale di Milano Thu, 22 Nov 2018 20:04:52 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.4.1 Di: dalessandro http://www.giustiziami.it/gm/tiziana-contro-il-web-perche-vince-contro-fb-e-perde-contro-google-la-battaglia-sul-video/#comment-57 dalessandro Fri, 16 Sep 2016 16:14:28 +0000 http://www.giustiziami.it/gm/?p=7686#comment-57 Grazie del contributo! Grazie del contributo!

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Di: Jordi http://www.giustiziami.it/gm/tiziana-contro-il-web-perche-vince-contro-fb-e-perde-contro-google-la-battaglia-sul-video/#comment-56 Jordi Fri, 16 Sep 2016 14:41:11 +0000 http://www.giustiziami.it/gm/?p=7686#comment-56 La condanna alle spese è, presumibilmente, l'effetto dell'improvvida riforma dell'articolo 92 del codice di procedura civile (con il DL 132/14, convertito in Lg. 162/14): per le cause iniziate dopo l'entrata in vigore la legge di conversione del predetto DL, la compensazione delle spese, in caso di rigetto della domanda, è ammessa solo "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", mentre in passato al giudice era attribuito un potere più o meno ampio di compensarle, per adeguare la decisione al caso concreto. Era ben chiaro dall'inizio che la riforma anzidetta avrebbe causato delle gravi iniquità, ma negli ultimi anni il legislatore, in materia di processo civile, è sovente uscito di senno, per la smania di mostrarsi riformatore (secondo la ben nota regola del "facimmo ammuina"). La condanna alle spese è, presumibilmente, l’effetto dell’improvvida riforma dell’articolo 92 del codice di procedura civile (con il DL 132/14, convertito in Lg. 162/14): per le cause iniziate dopo l’entrata in vigore la legge di conversione del predetto DL, la compensazione delle spese, in caso di rigetto della domanda, è ammessa solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, mentre in passato al giudice era attribuito un potere più o meno ampio di compensarle, per adeguare la decisione al caso concreto. Era ben chiaro dall’inizio che la riforma anzidetta avrebbe causato delle gravi iniquità, ma negli ultimi anni il legislatore, in materia di processo civile, è sovente uscito di senno, per la smania di mostrarsi riformatore (secondo la ben nota regola del “facimmo ammuina”).

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