Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

La Procura di Pavia nega ai media gli atti di Garlasco

Di cosa si è parlato più di tutto in Italia nell’ultimo anno? Trump, Iran, Palestina, referendum? Lo sappiamo tutti: dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Basterebbe questo a considerare il tema di “interesse pubblico”.

Ma a far scattare l’impellenza di conoscere gli atti al capolinea delle indagini, quando le carte dell’accusa sono scoperte e a disposizioni di tutte le parti, è una ragione molto semplice: è sconvolgente che uno stesso fatto, l’omicidio di Chiara Poggi, venga raccontato dalla giustizia con due narrazioni completamente diverse e incompatibili. Fa tremare i polsi a qualsiasi cittadino pensare di finire in un gorgo del genere a 20 anni di distanza da quella mattina del 13 agosto 2007.

Ecco perché l’11 maggio 2026 una testata giornalistica importante e animata da volontà di capire, non di fare il tifo per una o l’altra parte, ha chiesto al procuratore di Pavia di “prendere visione e/o estrarre copia degli atti del procedimento” a notifica avvenuta agli interessati “per esercitare il proprio diritto di cronaca e di informazione, diritto costituzionalmente rilevante ai sensi dell’articolo 21 della Costituzione”.

Invece è arrivato un no senza appelli firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dalla pm Valentina Rizza. I magistrati che ritengono Andrea Sempio colpevole e Alberto Stasi innocente evidenziano nella motivazione al provvedimento che dal 2024 è stata vietata la pubblicazione delle ordinanze di custodie cautelari (anche se qui non ce ne sono) e poi entrano nel cuore della questione:

“Il bilanciamento degli opposti interessi – diritto di cronaca, presunzione di innocenza, trasparenza
delle fonti, “verginità mentale” del giudicante – non è evidentemente nella disponibilità del singolo
magistrato, trattandosi d i valutazioni generali rimesse al legislatore, non deducendo l’istante un
interesse specifico (ad esempio esigenze di difesa in procedimenti per diffamazione, specifiche e rilevanti
posizioni tutelabili solo tramite accesso agli atti), bensì l’ampio e conosciuto diritto di libertà ex articolo
21 della Costituzione. La giurisprudenza di legittimità è peraltro chiara nel negare che l’aricolo 116 del codice di procedura penale (che regola il diritto per chiunque abbia interesse a ottenere copie, estratti o certificati di singoli atti, ndr) conferisca un vero e
proprio diritto della parte interessata ad ottenere copia degli atti “.

L’obiezione può essere: ma tanto la stampa (alcune testate molto più di altre) è da mesi che conosce ogni respiro di questa indagine! Ma qui interessa il principio: è adesso che i cittadini devono essere informati, adesso che la Procura raffigura e lega tra loro tutte quelle che ritiene delle prove contro Sempio inquadrandole in una narrazione completa ed è adesso che la difesa può rispondere conoscendole finalmente per intero.

Quale “verginità mentale” avrà chi dovrà giudicare questo caso dopo mesi di notizie parziali, fatte filtrare in un modo o in un altro a seconda della testata a cui venivano date?

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