giustiziami

Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

“Per gay e lesbiche ci vorrebbe Hitler”
Pm: non sono reato gli insulti a Stella Manente

 

Durante l’ultimo Pride, contro gay e lesbiche evocò Hitler sul suo profilo Instagram da 196mila follower. Perché – poverina! – il corteo vicino alla stazione Centrale di Milano stava rallentando il suo cammino verso il Frecciarossa che la portava a Venezia. Ideona. Un mare di proteste sui social. Gli attacchi di Cristiano Malgioglio. Gli sponsor che la mollano. Le scuse, la mattina dopo, in un video con cui dice di aver sbagliato, anzi “enormemente sbagliato”. Poi il nuovo ripensamento: una bella denuncia contro tutti coloro che l’avevano insultata commentando a caldo il suo video simpatinazista. Ora arriva la mazzata finale: la procura di Milano ritiene che chi l’ha insultata non è perseguibile penalmente, avendo agito in risposta a un comportamento ingiusto.
La modella, o influencer, o starlette dei social, biondissima, bellissima, 27enne Stella Manente (è il suo vero nome) aveva sporto denuncia per tre ipotesi di reato: diffamazione, minaccia aggravata e molestie nei confronti di alcuni commentatori social scatenati dopo il suo video in cui, attraversando controcorrente il corteo del Pride, protestava pronunciando una cosetta come “sto perdendo il treno per colpa di ‘sta massa di ignoranti… andate tutti a morire! Sarebbe dovuto esistere Hitler! Perché non esiste più Hitler?”. Forse ignara del fatto che quel tale Hitler fece internare almeno 50mila omosessuali, segnalandoli con un triangolo rosa (uomini) o nero (donne) cucito sul petto e sterminandone un numero imprecisato.
“Non sapevo nemmeno dell’esistenza di questo gay pride”, si era giustificata lei nel video di scuse. Salvo poi, appunto, denunciare chi l’aveva attaccata.
A meno di quattro mesi dall’iniziativa giudiziaria della Manente, il pm di Milano Mauro Clerici, ai cui validi collaboratori non è certo venuta la tentazione di lasciare il fascicolo in fondo alla pila delle incombenze, chiede l’archiviazione rilevando che “il comportamento della denunciante costituisce palesemente un fatto ingiusto perché evocare ad alta voce Hitler nel corso di una manifestazione quale il Gay Pride significa evocare e giustificare le persecuzioni naziste contro gli omosessuali. (Manente, ndr) inoltre ha dato ulteriore seguito dandovi pubblicità su Instagram e pertanto le numerose persone che hanno reagito a tale condotta, contro cui viene presentata denuncia, appaiono giustificate dal disposto di cui all’art. 599 c.p.”. Ovvero la provocazione. Scriminati perché provocati.
Tra l’altro, precisa la procura, Stella Manente se la prende con messaggi diffamatori postati da sconosciuti “sui social network e su blog, in particolare Instagram, tutti americani”: impossibile ottenere la collaborazione dagli Stati Uniti per identificare gli autori dei messaggi su un caso di questo genere. Esercitare l’azione penale, è impossibile. La procura ritiene “infondata la notizia di reato”.
Conclusione della storia: oggi la modella, con le sue stories di Instagram, ha oltre 26mila fan in più rispetto a luglio scorso. E’ a quota 222mila. Forse, tutto sommato, per la Stella di Instagram, l’ideona era un’ideona davvero.

La gioia del primo ostativo ‘libero’: ora tutti hanno una chanche

E’ stato, nell’agosto del 2018, il primo ergastolano ostativo a cui è stata concessa la liberazione condizionale. Dopo la sentenza della Consulta, il pensiero di Carmelo Musumeci corre a chi è ancora dentro: “Sono contento pensando ai miei ex compagni, finalmente hanno una speranza concreta di futuro, una possibilità che dipende dal percorso che faranno  e dai magistrati di sorveglianza. Per me è il momento di tirare un sospiro di sollievo, è come se mi sentissi meno in colpa di avercela fatta. Un po’ come se mi stessi scrollando di dosso un po’ di carcere, anche se il carcere non mi abbandonerà mai”. Musumeci, 64 anni, ne ha trascorsi 27 da recluso. In carcere, si è laureato e ha scritto tanti libri, tra cui ‘Gli ergastolani senza scampo’ assieme al docente di diritto costituzionale Andrea Pugiotto, un testo diventato una sorta di manifesto per quelli che lui ha definito gli ‘uomini ombra’ destinati a vivere una vita intere senza scorgere la luce. Nell’ordinanza con cui gli hanno concesso la liberazione condizionale, i giudici hanno preso atto di “un grande percorso di crescita personale e del suo essere un uomo nuovo che si riscatta dal passato, impegnandosi quotidianamente ad assistere i disabili”. “Sono convinto che la decisione della Consulta possa essere decisiva per sconfiggere i fenomeni criminali. La speranza è l’arma più efficace per combatterli. Prima sapevi di stare dentro per sempre, perché cambiare? Ora non è più la legge a dirti che sei irrecuperabile, ma sarà un magistrato a stabilire se lo sei o meno. In precedenza, il giudice aveva le mani legate, anche se vedeva un cambiamento meritevole di essere premiato. Penso soprattutto ai ‘giovani’ ergastolani, quelli entrati giovanissimi che ora hanno 50 anni dopo una vita dentro. Adesso possono sperare. Il mio sogno è l’abolizione dell’ergastolo, che tutti nel certificato di detenzione abbiano scritta una data di inizio e una di fine e che al mattino, sul calendario, possano contare quanti giorni gli mancano”.

(manuela d’alessandro)

Consigliere multato per striscione antirazzista ricorre contro Comune

“Milano città aperta ma dice no alle adunate fasciste e razziste”. Per avere esposto questo striscione dal proprio ufficio in occasione del raduno sovranista organizzato da Matteo Salvini, il consigliere comunale Basilio Rizzo, storico esponente della sinistra cittadina, si è visto recapitare una multa di 500 euro (massimo edittale) dalla Polizia Locale. L’accusa è quella di avere violato il Regolamento del Decoro Urbano del Comune.

Ora, assistito da un pool di otto avvocati (Stefano Nespor, Federico Boezio, Laura Hoesch, Monica Gambirasio,  Mario Fezzi, Giovanni Cocco, Davide Steccanella, Maurizio Zoppolato), Rizzo ha depositato nei giorni scorsi un ricorso contro il ‘suo’ Comune ‘nella persona del sindaco Giuseppe Sala’  per ottenere dal Tribunale  l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione che gli è stata notificata il 10 settembre. Nel documento sottoposto all’attenzione dei magistrati, viene spiegato che, prima dell’inizio della manifestazione del 18 maggio a cui hanno aderito diversi leader sovranisti europei, Rizzo era stati invitato dal Presidente del consiglio comunale Lamberto Bertolé e dal vicesindaco Anna Scavuzzo a ritirare lo striscione esposto sul balcone del suo ufficio nella Galleria Vittoria Emanuele firmato  ‘Milano in Comune’, la lista civica di cui è unico rappresentante a Palazzo Marino. “Lo striscione non è offensivo e ripropone valori in cui Milano ha sempre creduto”, si era rifiutato Rizzo che, il giorno dopo, non aveva più ritrovato il vessillo. Il 20 giugno è stato convocato dalla Polizia Locale per essere sentito come persona informata sui fatti “con un riferimento a un imprecisato reato”. Qualche giorno dopo avere ribadito di essere lui il responsabile dell’esposizione e di non averlo rimosso “perché  penso che non fosse motivo di tensione ma di civile manifestazione del pensiero”, Rizzo si è visto notificare il verbale di sequestro . “Questa scritta – argomentano i legali – esprime valori costituzionali: la libertà, l’uguaglianza e l’antifascismo che, in quanto tali devono essere condivisi da tutta la comunità nazionale. E’ evidente che esporre uno striscione che inneggia a questi valori non può in alcun modo aver provocato ‘allarme sociale nella comunità’.  Inoltre, per i legali non sarebbe stato aggirato il Regolamento comunale perché non è stato violato il ‘divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti nelle aree pubbliche’. (manuela d’alessandro)

Nella sentenza sul fotoreporter ucciso
il trionfo dei free lance di guerra

La morte di un giovane reporter. Mentre faceva il suo lavoro di reporter. Un caso risolto con il contributo fondamentale di altri reporter. C’è tutta la tragedia e al contempo il trionfo di una professione a rischio, quella dei giornalisti freelance di guerra, nelle 169 pagine con cui la corte d’Assise di Pavia motiva la condanna l’italo ucraino Vitaly Markiv accusato di aver ucciso, o meglio contribuito a uccidere, il giovane ma esperto fotografo Andrea ‘Andy’ Rocchelli.
Quei giornalisti, spesso pagati a pezzo o a fotografia, senza tutele di categoria, animati da passione vera per il racconto di aree di crisi, sono elencati uno per uno, testimoni sul campo (il Donbass lacerato dalla guerra tra l’esercito regolare e le formazioni paramilitari ucraine contro le milizie filorusse) testimoni nel processo. Si chiamano William Roguelon (scampato per un soffio alla morte), Ilaria Morani, Marcello Fauci, Francesca Volpi, Andrea Carruba.

Con Andy Rocchelli, vicino a Sloviansk, il 24 maggio 2014 morì anche il producer Andrej Mironov. Markiv, difeso in aula dall’avvocato Raffaele Della Valle, faceva parte della Guardia nazionale ucraina, appostata su una collina da cui partirono i colpi diretti ai giornalisti. Quelli di kalashnikov prima, sparati tra gli altri dallo stesso Markiv, quelli di mortaio poi, lanciati dall’esercito ucraino, nella ricostruzione dei giudici, su precise indicazioni di Markiv.
Hanno contribuito certo alla condanna alcune intercettazioni ambientali, contestate dalla difesa, in cui Markiv sembra confessare l’omicidio. Ma il ruolo dei testimoni a dibattimento è stato essenziale. Come quello per la conoscenza della situazione in quel territorio: “L’attacco mortale – scrivono i giudici – fu rivolto a giornalisti nell’esercizio del diritto di documentare il conflitto in atto. Erano giornalisti ben riconoscibili come tali”.
Nonostante Rocchelli non fosse iscritto all’Ordine e non avesse un contratto Fnsi, la Federazione nazionale della stampa nel processo era parte civile e con lo studio legale Pisapia ha contribuito a sostenere le accuse a Markiv formulate dal pm Andrea Zanoncelli.
Una sentenza che probabilmente ad Andy sarebbe piaciuta. Qui la sentenza completasentenza-rocchelli-markiv-motivazioni_compressed

Qui sotto alcuni passaggi.

“Fu (in un colloquio con i giornalisti Fauci e Morani, ndr) lo stesso Markiv a collocare se stesso, quel giorno, sulla collina Karachun, pienamente al corrente dell’attacco appena sferrato ai reporter”. pag 160.

“Non c’era nessuno scontro in atto: i giornalisti non incontrarono nessun posto di blocco filo-russo, nessun soldato filorusso, per cui scesero dal taxi per il loro servizio in una situazione di tranquillità. Solo quando, percorsa la strada, si avvicinarono al treno per scattare le fotografie un giovane ragazzo in abiti civili uscì da una piccola costruzione al lato della ferrovia e li avvertì del pericolo con la parola ‘sniper’. Mironov, il soggetto più esperto del gruppo, consigliò di allontanarsi lentamente, in fila indiana, tornando verso il taxi. Appena raggiunsero l’altezza della fabbrica Zeus ebbe inizio l’attacco, sferrato in più fasi e ccn differenti armi, che non ebbe alcun momento di desistenza sino al definitivo allontanamento del superstite Roguelon. La prima parte dell’offensiva fu portata a colpi di kalashnikov, scariche di colpi, una serie continua di raffiche che sfrecciavano sopra le loro teste e impattavano contro il muro della fabbrica Zeus. Mentre tutti i soggetti si trovavano nel fossato del boschetto proseguirono gli spari e, quindi, dopo cinque minuti, iniziò la seconda parte dell’offensiva, portata con i colpi di mortaio. (…) Dapprima venne preso di mira il taxi, Iniziò quindi la sequenza mirata a tiro progressivo di avvicinamento, dei colpi di mortaio (…) L’attacco proseguì colpendo dapprima Roguelon alle gambe. Fu nella prosecuzione di questo bombardamento che morirono Mironov e Rocchelli, che Roguelon ha ricordato a poca distanza da sé”. Pag 161

E’ pacifica “la ricostruzione del tiro al bersaglio cui erano state sottoposte le persone che avevano cercato scampo nel fossato. In totale furono scaricati 20, 30 colpi di mortaio sui soggetti rifugiati nel boschetto”. pag. 162
“All’agguato contro i giornalisti partecipò in modo attivo Markiv”. Era armato “del proprio Ak74, arma provvista di mirino ottico utile a consentire la migliore visione per attingere bersagli a maggiore distanza e con più precisione. Da quella postazione poteva e doveva fornire le indicazioni necessarie per indirizzare il tiro dei mortai (in uso all’esercito ucraino, ndr) che, come ogni giorno, erano pronti a intervenire”.
Le modalità furono proprio quelle descritte a Ilaria Morani da Markiv, in quella confessione stragiudiziale, elemento rilevante del compendio probatorio, che l’imputato non ha saputo/potuto smentire a dibattimento e che, invece, ha trovato piena corrispondenza nelle ulteriori decisive prove acquisite”. Markiv, nella sua funzione di capo postazione, pur in assenza di qualsivoglia attacco di fuoco della parte nemica, insospetitto dai movimenti dei giornalisti avvicinatisi in prossimità del treno, si mosse “sparando a tutto quello che si muoveva nel raggio di due chilometri’”.
“Markiv partecipò alla prima sparatoria con i fucili Ak74 contro i giornalisti nelle vicinanze del muro della fabbrica Zeus (…) Non riuscendo ad attingere i giornalisti con i kalashnikov, proseguì la propria azione seguendone i movimenti grazie al mirino ottico in dotazione, comunicando attraverso il proprio comandante con l’esercito al fine di colpire il taxi per impedire la fuga e immobilizzare ed eliminare i soggetti nel bosco ove si erano rifugiati (…) consentendo di calibrare quei colpi che Roguelon ha descritto come precisi, in progressivo avvicinamento e aggiustamento, che in sequenza lo attinsero alle gambe, poi caddero accanto a Rocchelli e Mironov, con un colpo più vicino, dalle conseguenze letali”. Pag 163

Perché la fine dell’ergastolo ostativo non favorisce la mafia

“Dopo la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non è vero che, come ho letto, rivedremo circolare per le strade i boss mafiosi’. Questa è una bugia anche se detta da un procuratore antimafia”.  Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Ferrara, tra i massimi esperti in Italia di ergastolo ostativo e capofila nella battaglia per eliminarlo, chiarisce i contenuti e conseguenze della  decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Perché non favorisce la mafia

“Questo argomento ha intasato la rassegna stampa degli ultimi giorni, gonfia di dichiarazioni bellicose. Sono prese di posizione  chiaramente mirate a esercitare pressioni sul panel dei 5 giudici europei alla vigilia della loro odierna, coerente e scontata decisione. Eppure, i vari procuratori (anche emeriti) che hanno preso così la parola dovrebbero sapere che l’articolo 3 della CEDU è una delle sole quattro norme della CEU che non ammettono eccezione o sospensione, nemmeno in uno Stato di guerra. I giudici europei non ignorano affatto il fenomeno mafioso, ma sanno che nessun reato, per quanto grave, legittima la violazione della dignità umana protetta da quel divieto. Forse, nei prossimi giorni, ci toccherà sentire voci scandalizzate che chiederanno all’Italia di uscire dal Consiglio d’Europa”.

Cosa succede ai boss

“Caduto l’automatismo ostativo -argomenta – si ritornerà alla regola alla regola della valutazione giurisdizionale individuale. Si chiama riserva di giurisdizione ed è prevista dalla Costituzione come meccanismo di garanzia per tutti cittadini, detenuti compresi. Chi preferisce un giudice ‘passacarte’, in realtà mostra totale sfiducia nella magistratura di sorveglianza, preferendo alla sua autonomia e indipendenza una sua subordinazione alle informative degli apparati di polizia.

Perché è una decisione scontata 

Non sono affatto sorpreso di questa decisione. La sentenza Viola del 13 giugno scorso non faceva altro che applicare al caso italiano una giurisprudenza consolidatissima che considera contraria all’articolo 3 della CEDU una pena perpetua priva di concrete prospettive di liberazione del detenuto, alla luce del suo percorso educativo. Solo chi antepone la logica della politica a quella, stringente, del diritto, poteva anche solo ipotizzare un esito differente”.

Cosa deve fare ora l’Italia

La decisione di oggi è importante per due ragioni; la prima è che la sentenza definitiva segnala nell’ergastolo ostativo un problema strutturale nel nostro ordinamento penitenziario, invitando l’Italia a porvi rimedio attraverso una sua riforma ‘di preferenza di iniziativa legislativa’. Diversamente i molti ricorsi siamesi pendenti a Strasburgo e promossi da altri ergastolani ostativi saranno certamente accolti e l’Italia subirà ripetute condanne per non avere adempiuto all’obbligo di rispettare una delle norme chiave della CEDU.  La seconda ragione è che il 22 ottobre, la Corte Costituzionale si pronuncerà su due questioni di legittimità riguardanti l’articolo 4 – bis, comma I, dell’ordinamento penitenziario, che introduce il regime ostativo applicato all’ergastolo. I giudici costituzionali dovranno misurarsi con le meditate argomentazioni dei loro colleghi di Strasburgo”. Attualmente tre ergastolani su quattro sono ostativi, cioè condannati per gravi reati associativi, che, diversamente da tutti gli altri ristretti in prigione, non beneficeranno mai di alcuna misura extramuraria a meno che non rivelino ciò che ancora sanno dei loro crimini. Lo scopo di tale regime – come la stessa Corte Costituzionale ha recentemente riconosciuto – è di incentivare, per ragioni investigative e di politica criminale generale, la collaborazione con la giustizia attraverso un ‘trattamento penitenziario di particolare asprezza. Il perno di questo regime – una vera e propria presunzione legale assoluta – è che solo collaborando si ha la prova certa sia della rottura col sodalizio criminale che dell’avvenuto processo di ravvedimento del reo”.

La Corte Europea ha bocciato la collaborazione come condizione per avere i benefici?

No, la Corte Europea non ha bocciato la collaborazione come condizione per accedere ai benefici penitenziari ma ha contestato l’equivalenza tra mancata collaborazione e pericolosità sociale del condannato, invitando il legislatore italiano a prevedere anche per l’ergastolano non collaborante la necessità di accedere ai benefici penitenziari, se ha dato la prova del sicuro ravvedimento. Come afferma la sentenza Viola contro Italia numero 2, la scelta se collaborare o meno può non essere libera, quando il reo teme ritorsioni  su di sé o vendette contro i propri familiari. E afferma realisticamente che la stessa collaborazione può nascere non da un’autentica collaborazione, ma anche dall’unico proposito di ottenere i vantaggi di legge, Ecco perché  il solo modo di restituire coerenza al sistema è che sia la magistratura di sorveglianza a valutare, caso per caso, alla luce dell’intero percorso trattamentale del reo, se sia ancora specialmente pericoloso, indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia.

Logica emergenziale o logica costituzionale?

Rispondo con le parole di Leonardo Sciascia, che di mafia sapeva e scriveva, qaundo ancora se ne negava l’esistenza:  la criminalità mafiosa non si combatte con la ‘terribilità del diritto’ ma con gli strumenti dello Stato di diritto.

(manuela d’alessandro)

 

 

8