giustiziami

Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

Tre motivi per cui il Tribunale del Riesame non serve più

Nel lontano 12 agosto del 1982, vigente ancora il vecchio codice di procedura penale, venne approvata una legge importante per ovviare alle molte carcerazioni preventive che in quegli anni emergenziali venivano disposte sia dai pm che dai Giudici istruttori, perché ai tempi era una facoltà (e talvolta persino un obbligo) di entrambi.

La legge n. 532 istituì quindi un apposito organo speciale del Tribunale composto da tre magistrati diversi da quello che aveva disposto la carcerazione preventiva, appositamente deputati al controllo dell’arresto di un imputato in corso di indagini e non ancora dichiarato colpevole da nessuna sentenza di merito.

In ragione del preciso obiettivo per il quale era stato istituito, detto organo venne chiamato Tribunale della libertà, anche se sin dall’origine la sua competenza era stata estesa anche ai provvedimenti di sequestro di cose, e non solo a quelli relativi alla libertà personale.

Con la successiva introduzione del nuovo codice di rito del 1989, l’istituto venne mantenuto anche se, con il tempo, all’originaria denominazione di Tribunale della libertà si preferì attribuirgli quella più neutra di Tribunale del riesame, anche sulla scorta del testo della norma di cui all’art. 309 Cpp che parla appunto di “riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva”.

Ma quello che ha profondamente modificato nel corso degli anni il significato originario di quell’importante riforma non è certo stato il cambio del nome, bensì l’evoluzione, che a mio parere sarebbe più corretto definire involuzione, che detto istituto ha subito, a causa di una prassi giurisprudenziale che, sempre a mio parere, ha non di poco stravolto quei principi cui si era ispirato il legislatore del 1982.

Tanto che, parlo per esperienza personale (ma credo di interpretare quella più corrente tra i miei colleghi penalisti), ormai si preferisce evitare il ricorso a detto istituto per evitare che la futura posizione processuale del proprio assistito subisca effetti pregiudizievoli.

Elenco le tre ragioni principali che hanno condotto me (ed altri) a una siffatta conclusione, e che sono il risultato di una ormai inamovibile prassi sedimentatasi nel corso degli anni, forse anche al fine di disincentivare un ricorso pretestuoso a detto rimedio che, prevedendo termini di scadenza molto brevi, nonché una competenza territoriale estesa all’intero distretto di Corte di Appello (si pensi che il TDR di Milano ha competenza su Como, Monza e Varese), avrebbe potuto “intasare” il lavoro dei magistrati appositamente preposti.

La prima “innovazione” giurisprudenziale, prontamente avallata dalla Suprema Corte di Cassazione, è stata quella dell’invenzione del cosiddetto “giudicato cautelare”, un singolare principio in materia di privazione “cautelare” della libertà, e che dovrebbe essere, per definizione, soggetta a diuturna rivalutazione fino a sentenza definitiva, che fa si che in caso di rigetto dell’originaria domanda di riesame, il detenuto debba rimanere in carcere fino al termine massimo di durata della misura, salvo che non emergano “fatti nuovi”.

Fatti nuovi che ben difficilmente dall’interno di una cella il detenuto è posto nelle condizioni di reperire, o che ancora più spesso non sono reperibili neppure volendo e potendo, perché, in caso tanto per dire di contestazione sulla qualificazione giuridica e non sul fatto, non ci possono essere “fatti nuovi” se non il futuro esito del processo.

E’ evidente che di fronte a quel rischio, molto “concreto” vista la tendenza alquanto restrittiva dell’odierno Tribunale del riesame, che, non lo si dimentichi, è spesso “investito” da Ordinanze corpose e complesse, per completare le quali un GIP magari ha impiegato dei mesi, sia preferibile evitare il passaggio da quelle “forche caudine”, affidandocisi al tentativo di lentamente convincere il proprio giudice preliminare di un successivo affievolimento della misura originariamente disposta.

E quindi si rinuncia a quel previsto immediato controllo da parte di tre giudici “terzi” sull’arresto preventivo disposto da un GIP in assenza di contraddittorio e sulla sola base della richiesta del PM.

La seconda, e non meno rilevante interpretazione giurisprudenziale, è stata quella di far sempre premettere alle motivazioni di rigetto un’accurata disamina degli indizi a carico del reo fino a redigere una vera e propria sentenza di condanna anticipata, anche quando oggetto di devoluzione (che in materia di impugnazioni dovrebbe costituire un principio cardine del nostro rito) era esclusivamente la sussistenza o meno delle esigenze cautelari che giustificavano l’arresto provvisorio di un gravemente indiziato di reato, e non già la congruità provvisoria del quadro indiziario.

E questo, persino in quei casi in cui ad essere devoluta è solo l’intervenuta attenuazione di quelle esigenze al fine di una sostituzione della misura in atti in altra meno gravosa e pure prevista dall’Ordinamento, perché, tanto per fare un esempio, nel frattempo è intervenuto l’interrogatorio di garanzia avanti al GIP in cui l’indagato ha risposto.

Anche qui è evidente che di fronte al rischio concreto di vedersi costruire una sentenza anticipata di condanna, che magari “raddrizza” alcune lacune dell’iniziale provvedimento del GIP, e così inevitabilmente pregiudicare il futuro processo di merito, un legale preferisca nuovamente evitare detto passaggio.

Non si dimentichi che le ordinanze del TDR vengono acquisite al fascicolo del dibattimento prima che inizi la verifica orale delle prove raccolte dal PM, con tanti saluti al giudice di merito “vergine”, che si voleva preservare con la riforma del 1988.

Infine, neppure la tempistica più rapida del TDR può venire ormai incontro alla legittima esigenza del detenuto provvisorio di ottenere un’urgente valutazione del proprio stato coercitivo, perché da qualche anno viene ritenuto rispettato il termine di decisione con il solo deposito del dispositivo, a nulla rilevando i tempi occorrenti per il successivo deposito della motivazione del diniego.

Accade così che il detenuto apprenda che per il TDR è necessario che continui ad attendere il proprio processo in carcere senza conoscerne le ragioni, e che il suo legale non possa chiedere, nei tempi originariamente previsti dalla legge, il controllo di legittimità della Cassazione su quel diniego, Cassazione che, a sua volta, impiega come minimo qualche mese prima di fissare il ricorso, da quando il fascicolo perviene a Roma.

La conclusione finale è che oggi come oggi l’istituto del Tribunale del riesame ha perduto gran parte delle prerogative per il quale era stato istituito quasi quarant’anni fa, anche se l’emergenza di allora non pare molto mutata, visti i numeri sempre molto alti nel nostro Paese di carcerazioni preventive.

Quello che suona un po’ paradossale è che ai tempi non vi era neppure un ufficio apposito con magistrati incaricati solo di detta funzione, ma si ricorreva alla rotazione di quelli dislocati presso le varie sezioni penali del Tribunale che avevano il mese di turno.

Oggi, che anche per venire incontro al sempre più crescente ricorso alla custodia cautelare è stato tutto meglio organizzato, con magistrati di ruolo, uffici, aula speciale, cancelleria ecc, a quello che era stato il glorioso Tribunale della libertà, non ci si va più, o… quasi.

avv. Davide Steccanella

Lotta per la casa “sorvegliata speciale” a Milano

Nella metopoli che ha uno dei record europei di case sfitte e dove la politica praticamente da sempre fa niente per risolvere un grave problema sociale come la fame di abitazioni a prezzi accessibili la procura chiede la misura della sorveglianza speciale per due militanti del comitato Giambellino Lorenteggio già sottoposti a misura cautelare (arresti domiciliari)  e al processo per associazione per delinquere tuttora in corso.

La cosa curiosa è che i primi a sottolineare che l’attività del gruppo non era a scopo di lucro sono i pm insieme al gip  che li aveva arrestati. Nella richiesta di applicazione della sorveglianza speciale si ricorda che la gestione del “racket” delle case Aler era “per un proprio interesse di natura non economica ma che piuttosto mira a conquistare consenso nel quartiere Giambellino e allargare la base contro le istituzioni in puro stile anarco-insurezzionalista”.

Quindi per ammissione della stessa magistratura si tratta di attività prettamente politica. Ma si punta sulla pericolosità sociale spiegando: “L’associazione era ben strutturata Dotata non solo di una base operativa ma anche di una precisa suddivisione dei ruoli tra coloro che erano demandati a reperire gli alloggi, coloro che provvedevano alla rimozione degli ostacoli e coloro che li ristrutturavano realizzando alloggi abusivi”.

La richiesta al Tribunale che deciderà il 15 settembre si basa sulla necessità di controllare i movimenti futuri e prevenire nei fatti la protrazione di attività illecite. “Ciò al fine di assicurare una necessaria maggiore difesa sociale nei periodi in cui gli stessi non sono sottoposti a pene detentive” scrive ancora la procura.

I pm scrivono di “assoluta refrattarietà  alle leggi del vivere civile” e di ”vita ai margini delle regole sociali”.

Secondo l’avvocato Eugenio Losco “vengono colpiti perché sono attivisti politici. Non si può dire che siano pericolosi a meno che si voglia dire che chi osa opporsi allo stato delle cose anche con azioni di scarsissimo o addirittura nullo contenuto violento lo sia. Si tratta dell’ennesima operazione che cerca di colpire chi si oppone e che va molto di moda in questa fase di post lockdown per controllare e reprimere le future iniziative di opposizione”. (frank Cimini)

 

Sulle piste anarchiche giudici fantasiosi

L’istigazione per un fatto del passato non si era mai sentita in un capo di imputazione. La lacuna è stata colmata con discreta fantasia dal gip di Roma che aveva firmato l’ordine di custodia cautelare per associazione sovversiva finalizzata al terrorismo a carico di Francesca Cerrone militante anarchica arrestata in Francia e estradata nei giorni scorsi.

L’ordinanza di arresto è stata impugnata dal difensore Ettore Grenci davanti al Riesame dove sarà discussa dopodomani 30 luglio. “Se l’istituzione guarda necessariamente al futuro non si potrà certamente porre in relazione la stessa ad un fatto del passato” scrive il legale nel ricorso.

Si parla dell’attentato alla caserma dei carabinieri di Roma San Giovanni. “Non può certo sfuggire il dato temporale – si legge nel ricorso – l’episodio si è verificato il 2 dicembre 2017  ben dieci mesi prima della presunta pubblicazione e diffusione del documento ‘Dire e se dire’”.

Il documento anonimo “Dire e se dire”  ad avviso del legale “compie un’analisi politica che si inserisce nella cornice di un radicale pensiero libertario dal piu ampio respiro che non pare il alcun modo collegato a specifici episodi ne’ dare sollecitazioni concrete e attuali sul compiere azioni che abbiano quella particolare caratterizzazione terroristica o eversiva richiesta dalla norma e dallo stesso capo di accusa”.

Per la difesa i singoli reati scopo attengono a condotte delittuose di marginale allarme sociale per lo più connessi a delitti contro il patrimonio se non addirittura contravvenzionali.

”È  davvero inspiegabile come si possa realisticamente immaginare che una scritta o un volantino affisso su un muro una manifestazione non autorizzata il lancio di un petardo possano definirsi azioni in grado di porre in pericolo le fondamenta di uno stato democratico” aggiunge il difensore.

L’operazione che a Roma aveva portato all’arresto degli anarchici dei quali solo uno liberato dal Riesame per insussistenza delle esigenze cautelari ruota intorno alla solidarietà per i detenuti e alla campagna di contestazione del carcere come istituzione. Si tratta di un blitz “gemello” di quello di maggio scorso a Bologna dove però le accuse erano state azzerate dal Riesame. Nella capitale era andata diversamente. Adesso c’è la “coda“ della militante arrestata in Francia mentre a metà agosto si conosceranno le motivazi9ni in base alle quali era stata confermata la detenzione degli altri arrestati. (frank cimini)

Quando le botte ai detenuti sono ignorate dai giudici

“I segni sul corpo del detenuto Fallanca vennero rilevati  anche dal medico del carcere dottor Manenti che lo visitò al ritorno dall’udienza… La visita avvenne alla presenza degli stessi poliziotti della penitenziaria dai quali il recluso sosteneva di aver  ricevuto abusi. Purtroppo il presidente invece di raccoglierne doverosamente la denuncia lo interruppe e lo fece cacciare dall’aula. Si tratta di una ricostruzione altamente credibile risultante da prove assunte nel contraddittorio tra le parti. Lo stesso Falanca aveva denunciato i fatti in una lettera dal carcere”.

A ricordare i fatti del novembre 2018  è l’avvocato Eugenio Losco in una istanza al Riesame di Roma dove il legale aveva fatto ricorso contro l’arresto del suo assistito militante anarchico che nell’occasione sarà l’unico scarcerato per insussistenza delle esigenze cautelari di un gruppo al quale si contesta l’associazione sovversiva finalizzata al terrorismo. Tutti gli altri si sono visti confermare la detenzione.

L’aggressione a Falanca era avvenuta durante una precedente detenzione. Il presidente del Tribunale di Firenze sbottava: “Fallanca si tratta di una questione che esula dagli atti processuali”. “Ma riguarda la mia custodia cautelare sono stato aggradito da più di dieci persone” la replica dell’imputato detenuto. Il pubblico presente rumoreggia, il presidente fa sgomberare l’aula è espelle Falanca. Due imputati a piede libero lasciano anche loro il processo per solidarietà con Fallanca.

In tempi di abusi su persone arrestate da parte delle forze di polizia vale la pena di ricordare l’episodio per far capire che appare molto difficile in casi del genere avere tutela dalle istituzioni e da chi dovrebbe garantire la legalità in tutti i sensi. Ci sono avvocati che ormai sconsigliano i proprio assistiti di denunciare ”gli abusi minori” anche perché il rischio di essere incriminati per calunnia è molto alto.

Fallanca ha inoltre ricordato di essere stato scortato in seguito dagli stessi agenti della polizia penitenziaria che aveva cercato di denunciare. (Frank Cimini)

Pm di serie A Roma e Perugia, Bergamo serie B

Ci sono uffici giudiziari di serie A dove i procuratori appena nominati si insediano e altri di serie B dove passano mesi e mesi prima del cambio. Michele Prestipino a Roma e Raffaele Cantone a Perugia persino Claudio Gittardi a Monza appena designati dal CSM hanno preso posto immediatamente. Diverso destino per Antonio Chiappani che il CSM in data 15 maggio è stato scelto dall’organo di autogoverno ma dovrà aspettare la metà di agosto per una serie di adempimenti formali che in altri casi erano stati saltati.

Questo accade nonostante la procura di Bergamo sia senza un capo effettivo da aprile dell’anno scorso e quell’ufficio sia chiamato a prendere decisioni importanti a causa dell’emergenza Covid e si trovi sotto pressione da parte dei comitati dei parenti delle vittime che nei giorni scorsi hanno chiesto alla Corte europea di vigilare sulle indagini. Una richiesta che tra l’altro suscita anche non poche perplessità dal punto di vista formale perché mette in discussione l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

Va ricordato che per la nomina di Chiappani, 67 anni, all’ultimo incarico prima della pensione aveva già impiegato un sacco di tempo.
L’anticipato possesso non sarebbe scattato per Chiappani a causa della delicata situazione della procura di Lecco dove a lavorare con lui dopo la scomparsa del pm Laura Siani ci sono solo tre colleghi e dove ci sono da trattare 10 mila fascicoli l’anno.
Non si capisce perché non sia stato applicato un magistrato a Lecco in modo da permettere a Chiappani di andare subito a Bergamo. Intendiamoci non ci sono dietrologie da fare ma appare anche difficile spiegare tutto con la burocrazia. Le indiscrezioni riferiscono di una certa sciatteria al riguardo nei rapporti tra il Csm è il ministero della giustizia.

E‘ anche vero che al CSM di questi tempi hanno brutte gatte da pelare con il caso etichettato come “Palamara” ma che in realtà riguarda l’intera categoria e tutta la gestione degli incarichi spartiti con logiche poco trasparenti (eufemismo). E pure al ministero della Giustizi non sono giorni tranquilli.

Sta di fatto però che evidentemente ci sono magistrati e uffici che pesano più di altri. Cantone è un potente anche dal punto di vista mediatico e a Perugia si indaga sui giudici romani Palamara compreso. Il discorso vale ancora di più per Prestipino a Roma considerando che era stato in origine    scelto Marcello Viola e che poi la procedura era sta riaperta a causa delo tsunami che aveva investito il consiglio superiore.

A Bergamo però ci sono scelte importanti da fare. Si tratta di decidere se mandare per competenza a Roma la parte di indagine relativa alla mancata creazione della cosiddetta zona rossa ai tempi della massima diffusione del corona virus. I parenti delle vittime del Covid hanno manifestato più volte davanti alla sede della procura. Chiedono giustamente dal loro punto di vista la verità in merito alle tragedie che hanno vissuto. Ovviamente non è detto che lo strumento penale sia quello più adeguato ma c’è poco da scherzare.

Sempre a Bergamo c’è un’altra deLicata inchiesta che vede coinvolte realtà legate alla Curia impegnate nell’assistenza ai migranti le quali avrebbero ricevuto finanziamenti non dovuti. I 35 euro al giorno per ogni extracomunitario sarebbero stati riscossi anche quando i diretti interessati erano ormai altrove. La lista degli indagati è lunga e pare da scremare. La presenza del capo effettivo dei pm sarebbe necessaria. L’ufficio dalla scomparsa prematura di Walter Mapelli è retto come facente funzione da Maria Cristina Rota che era andata a Roma a sentire come testimone il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e aveva raccolto la deposizione sempre come teste del governatore Attilio Fontana. (frank cimini)