giustiziami

Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

David Mills “patteggia” sul risarcimento a Palazzo Chigi

L’avvocato inglese David Mills ha raggiunto a Londra un accordo con la presidenza del consiglio dei ministri sul risarcimento fissato in 250 mila euro dalla Cassazione quando aveva dichiarato la prescrizione del reato di corruzione in atti giudiziari in concorso con Silvio Berlusconi. Mills in un primo momento aveva detto di non riconoscere le statuizioni civili. La causa per il riconoscimento della validità della sentenza italiana a Londra era andata avanti per anni. Alla fine l’accordo, una sorta di patteggiamento sulla somma da versare a Palazzo Chigi.

Mills in primo grado e in appello era stato condannato a 4 anni e sei mesi di reclusione con l’accusa di aver incassato “almeno 600 mila dollari” da Silvio Berlusconi testimoniando il falso nei processi a carico del fondatore di Fininvest. La Cassazione modificando la data della consumazione del reato dal febbraio del 2000 al novembre del 1999 faceva scattare la prescrizione, confermando però il risarcimento sul quale iniziava un lunghissimo contenzioso finito circa un anno fa ma del quale si è saputo solo adesso. Si ignora comunque la somma esatta su cui Mills ha trovato l’accordo con i legali inglesi nominati da palazzo Chigi (frank cimini)

linerzia-di-palazzo-chigi-che-non-chiede-a-mills-di-saldare-il-conto-di-250mila-euro

Giudici, liberi di morire a prescindere dalla malattia

“Liberi di morire come e quando si vuole”, a prescindere dalle condizioni di salute. Dice anche questo l’ordinanza con cui i giudici della Corte d’Assise di Milano hanno trasmesso alla Consulta gli atti del processo a carico di Marco Cappato. Un principio mai esplicitato nel lungo provvedimento ma deducibile, come confermano fonti giudiziarie, dal fatto che, in tutti i passaggi in cui si argomenta l’esistenza del diritto alla “libertà di scegliere come e quando morire”, non si faccia mai cenno alle condizioni dell’aspirante suicida.

Resta ferma invece la necessità, più volte ribadita dai giudici, che chi decide di togliersi la vita lo faccia senza che colui che lo agevola abbia influito in alcun modo sulla sua scelta libera e consapevole. Un’ipotetica applicazione applicazione concreta di questo principio porterebbe a considerare non punibile chi accompagni in Svizzera a morire una persona che non abbia alcun problema di salute. Un netto superamento rispetto alla recente legge sul testamento biologico che, come ricordato dal collegio presieduto dal giudice Ilio Mannucci Pacini, “non ha riconosciuto il diritto al ‘suicidio assistito’” e prevede condizioni molto stringenti di malattia fisica per interrompere le cure. Il mancato riconoscimento del diritto al ‘suicidio assistito’, scrive la Corte nel provvedimento, “non può portare a negare la sussistenza della libertà della persona di scegliere quando e come porre fine alla propria esistenza”. I giudici della Corte Costituzionale comunque decideranno quale percorso interpretativo intraprendere in modo autonomo rispetto alle opinioni espresse dalla Corte d’Assise che si è richiamata a numerosi articoli della Costituzione e anche alle Convenzioni e alla giurisprudenza comunitaria.  Nelle loro memorie, il procuratore  aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Sara Arduini facevano riferimento alle “condizioni oggettive” di chi versa in uno stato di malattia terminale o irreversibile e a quanto suggerito dal “comune sentire”. La Corte d’Assise va ben oltre, sostenendo il diritto a scegliere come morire anche di chi non versa in gravi condizioni di salute, come Dj Fabo, rimasto cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale e afflitto da dolori e sofferenze continue. (manuela d’alessandro)

Guido Galli diventa Alessandro, la gaffe della Scuola Superiore della Magistratura

Viene quasi da ridere a pensare al tema del convegno: “L’identità personale”. Perché, nel promuovere un incontro su questo argomento, la Scuola Superiore della Magistratura incorre in una clamorosa gaffe storpiando l’identità del giudice Guido Galli, assassinato il 19 marzo del 1980 a Milano da un nucleo armato di Prima Linea all’interno dell’Università Statale.

Forse per una crasi, l’aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano dove si svolgerà il meeting viene intitolata a Emilio Alessandrini e Alessandro Galli. Tra i temi presi in esame dai relatori ci sarà proprio il “diritto al nome, avuto riguardo della giurisprudenza nazionale e internazionale”.

(manuela d’alessandro)

 

“Liberi di morire come si vuole”, i giudici chiedono una rivoluzione alla Consulta

Né assoluzione né condanna  per Marco Cappato. I giudici della prima corte d’Assise di Milano scelgono la terza via, chiedendo alla Corte Costituzionale di valutare la legittimità di una parte della norma che prevede il reato di ‘aiuto al suicidio’ (articolo 580 del codice penale). Una sospensione del processo ritenuta necessaria per decidere se il leader radicale è colpevole di avere fornito un aiuto materiale alla decisione di Fabiano Antoniani (meglio noto come Dj Fabo) – cieco e tetraplegico a causa di un incidente – di morire nella clinica Dignitas a Zurigo.

Nell’ordinanza, i giudici (presidente Ilio Mannucci Pacini) vanno ben oltre dal sollevare un semplice dubbio sulla costituzionalità della norma perché prendono una posizione molto netta, sostenendo che “deve essere riconosciuta all’individuo la libertà di decidere quando e come morire”, ma solo se chi decide lo fa in modo autonomo e consapevole. E infatti esultano sia Cappato, grato a Fabiano per avere fatto diventare pubblica la sua battaglia, sia il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che, assieme alla collega Sara Arduini, aveva chiesto in prima battuta l’assoluzione ‘perché il fatto non sussiste’ o, in subordine, gli atti alla Consulta. “E’ un’ordinanza impeccabile – gioisce Siciliano - che fornisce numerosi elementi di valutazione ai giudici costituzionali”. Comunque vada, i massimi interpreti della carta fondamentale fisseranno un punto ‘storico’ nel dibattito sul ‘fine vita’ dopo la recente legge sul testamento biologico che, come precisato dalla Corte d’Assise, “non ha riconosciuto il diritto al ‘suicidio assistito’ ma questo mancato riconoscimento non può portare a negare la sussistenza della libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza”.

Erano due le contestazioni a Cappato, entrambe comprese nella complessa ipotesi di reato di ‘aiuto al suicidio’. Per una, quella di avere “rafforzato il proposito suicidiario’ di Fabiano, va assolto “perché non indirizzò o condizionò la sua decisione di togliersi la vita in Svizzera attraverso le modalità consentite in quello Stato, ma al contrario gli prospettò la possibilità di farlo in Italia, interrompendo le terapie che lo tenevano in vita”. Non ci sono dubbi invece che l’esponente radicale abbia “agevolato” Dj Fabo “avendolo aiutato a recarsi in Svizzera presso la Dignitas”. Ma qui entra in gioco quella che per i giudici è l’incostituzionalità della norma “nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito del suicidio”.

Punire chi aiuta una persona a morire – i giudici addirittura non precisano se e in quale grado debba essere malata -  non è sanzionabile perché contrasterebbe con gli articoli 2 (diritto inviolabili dell’uomo), 3 (uguaglianza dei cittadini) e 13 (divieto di restringere le libertà personali) delle Costituzione e gli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.Col loro provvedimento,  togati e popolari riassumono decenni di decisioni italiane ed europee sul ‘fine vita’ con ampi cenni anche ai casi Welby ed Englaro e ad altre sentenze contrastanti sul reato di ‘aiuto al suicidio’. Un lungo cammino ora a una nuova, possibile svolta. (manuela d’alessandro)

ordinanza Cappato