giustiziami

Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

Covid e carcere, un libro con cuore caldo e mente fredda

Cuore caldo e mente fredda per un ragionamento sul carcere, un argomento di cui non si parla mai abbastanza, anzi in realtà molto poco e con modi e toni spesso sbagliati. Il Covid dovrebbe essere una ragione in più affinché i detenuti possano accedere ai benefici penitenziari e si riduca la popolazione carceraria. Il condizionale è d’obbligo perché esiste una norma simbolo che fa da ostacolo all’attenuazione della durezza delle condizioni di detenzione, il famoso articolo 4 bis da non confondere con un altro articolo ancora più famoso, il 41 bis. Il 41 bis norma, si fa per dire, il cosiddetto carcere duro ed è di antica data perché nasce con l’emergenza antimafia all’inizio degli anni ‘90 ma agisce in pratica in continuità con l’articolo 90 del regolamento penitenziario che risale alla madre di tutte le emergenze, quella relativa alla repressione della sovversione interna degli anni ‘70 e ‘80.

Del tema, appunto con cuore caldo e mente fredda, ma pure con un linguaggio semplice che va al di là degli addetti ai lavori, si occupa il lavoro che ha per titolo “Regime ostativo si benefici penitenziari. Evoluzione del ‘doppio binario’ e prassi applicative. L’autrice è Veronica Manca, avvocato e membro dell’Osservatorio carcere della Camera penale di Trento. Sono 280 pagine, 29 euro, editore “Giuffre’ Francis Lefebvre”.
Il cuore del problema sono tutte quelle norme che derogano alle regole generali in materia penitenziaria, ponendo in essere dei regimi applicativi “differenziati” della pena e ostativi della rieducazione e possibilità di risocializzazione. Prevalgono invece esigenze general-preventive di intimidazione, perché il condannato viene ritenuto socialmente pericoloso e quindi non meritevole di accedere ai benefici penitenziari.
Secondo l’avvocato Manca, va verificato se con le discipline differenziate si garantisce comunque il rispetto dei diritti fondamentali che fanno capo alla dignità della persona umana anche se reclusa e anche se ritenuta dal legislatore pericolosa. La risposta è senza ombra di dubbio no.
La Costituzione della Repubblica, o quello che ne rimane nel Paese dell’emergenza infinita ad avviso di chi scrive queste righe, fa fatica (eufemismo) a entrare nelle prigioni.
Secondo l’autrice del libro, l’articolo 4 bis costituisce il modello per eccellenza di deroga all’accesso ai benefici penitenziari dando origine a un binario parallelo per cui la regola diventa l’eccezione. Perché solo a determinate condizioni è possibile infatti accedere ai benefici.
Il doppio binario è parallelo fin dal processo e dal giudicato penale di condanna a causa dell’accesso diretto in carcere per gli autori di reati contenuti nell’articolo 4 bis.
E se, come si diceva all’inizio, al 4 bis si somma il 41 bis, il regime di sospensione delle regole ordinarie di trattamento, il binario parallelo può innestarsi anche prima della fase processuale quando l’autore del reato è solo un indagato o un imputato.
Il doppio binario esplica i propri effetti anche oltre l’esecuzione della pena detentiva, condiziona pesantemente la fase cautelare e influenza la strategia difensiva che deve essere necessariamente già proiettata in funzione dell’esecuzione della pena. La pena detentiva viene resa immutabile senza poter subire trasformazioni in sanzioni diverse dal carcere.
C’è un iter trattamentale parallelo che si coglie già dalla collocazione dei condannati in sezioni separate, circuiti di alta sicurezza o in sezioni apposite per i detenuti in regime di 41 bis. Ne consegue una forte compressione dei diritti soggettivi del detenuto , dalla corrispondenza ai contatti con esterni ai colloqui con i familiari.
I giudici inglesi, ricordiamo, avevano negato di concedere l’estradizione di un condannato  in Italia a causa del sovraffollamento carcerario. Al contrario gli svizzeri avevano concesso l’estradizione di un condannato premiando le recenti riforme che testimoniano una seria presa in carico del problema da parte delle autorità italiane.
Ma, per esempio, l’introduzione della legge cosiddetta “spazzacorrotti” rivela uno schema di politica criminale general-preventivo per i delitti commessi da pubblici ufficiali. È precluso l’accesso ai benefici se non per il tramite dell’avvenuta “collaborazione” con la giustizia.
Tentativi di riforma si sono avuti di recente attribuendo alla magistratura di sorveglianza il potere di valutare la posizione del detenuto anche se “non collaborante” sulla scorta di tutti gli ulteriori elementi, come l’assenza di legami con la criminalità organizzata, le condotte riparative o manifestazioni di ravvedimento.
Nel libro si ricordano le rivolte carcerarie, con 13 morti, del marzo scorso con la presa d’atto che laddove l’epidemia dovesse raggiungere i detenuti – in realtà lo sta già facendo, come raccontano le cronache di questi giorni – non ci sarebbero strumenti, strutture adeguate ne’ per fronteggiare le conseguenze ne’ per prevenire ulteriori situazioni di rischio.
Al fine di tutelare la salute dei detenuti, propone l’autrice, potrebbero essere estese le ipotesi di sospensione/differimento della pena per un arco di tempo limitato all’emergenza e/o anche un aumento di giorni da computare alla liberazione anticipata.
Tenendo presente che, allo stato, la fine della pandemia appare abbastanza lontana e che le condizioni delle prigioni non consentono di utilizzare le precauzioni adottate all’esterno, a cominciare dal distanziamento tra una persona e l’altra. Sono in gioco diritti e dignità dei detenuti ma pure diritti e dignità di noi che stiamo fuori, della società intera, perché se è vero come è vero che il livello di civiltà di un paese si vede dalle condizioni delle sue prigioni allora bisogna darsi una mossa. Non certo girarsi dall’altra parte aspettando che il problema si risolva da solo (frank cimini)

Dilemmi emergenziali: ci sono più pubblici ufficiali di altri?

Nel maggio del 2016 si svolse a MiIano una manifestazione per il diritto alla casa (sembrerà impossibile ma c’è ancora in giro gente che non ne ha una). Un centinaio di manifestanti fuseguito dal consueto imponente dispositivo di sicurezza e controllo. L’attento monitoraggio delle forze dell’ordine consentì di accertare i seguenti gravissimi fatti: una persona accese un fumogeno, un’altra strappò un lembo di un manifesto elettorale del PD, una terza sputò verso un agente della polizia scientifica che, in abiti civili, la stava filmando.

I tre finirono alla sbarra. Fu celebrato un vero e proprio processo: si ascoltarono testimoni, si analizzarono filmati.

La persona accusata di aver sputato verso il poliziotto (imputata di oltraggio a pubblico ufficiale) fu assolta perché non si poté stabilire con certezza se si fosse reso conto che la persona verso cui aveva sputato (che era in borghese e lo stava filmando) era un poliziotto. Gli altri due vennero prosciolti ai sensi dell’art. 131 bis c.p.Particolare tenuità del fatto, il fatto sussiste, l’imputato lo ha colpevolmente commesso, ma si tratta di un fatto di poco conto, che non merita di essere perseguito.

Apriti cielo.

Il sindacato autonomo della polizia tuonò: “Se sputare addosso a un poliziotto, viene considerato fatto tenue, allora vuol dire che sputare contro un servitore dello Stato è legittimo”. Giorgia Meloni evocò la: “necessità inderogabile di inserire nel nostro ordinamento il reato di terrorismo di piazza”.

Nessuno (o quasi) notò che l’ondata di indignazione era fondata su un clamoroso equivoco, perché l’autore dello sputo non era stato prosciolto per irrilevanza del fatto ai sensi dell’art. 131 bis, ma per assenza di dolo.

Ma la macchina della legislazione di emergenza si era ormai mossa. Per evitare una volta per tutte simili verdetti fu introdotta un’eccezione all’art. 131 bis c.p., escludendo dall’applicazione della norma i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’improcrastinabile riforma fu introdotta in sede di conversione del decreto sicurezza bis.

Quando si trovò il testo della legge da promulgare, il Presidente della Repubblica esplicitò seri dubbi sulla legittimità costituzionale della norma.

La norma entrò comunque in vigore. Com’era inevitabile, alla prima occasione la questione finì in Corte Costituzionale (dove tutt’ora pende, in attesa di essere decisa). Perché impedire ad un giudice di escludere la punibilità per irrilevanza del fatto solo in relazione a determinate categorie di persone offese?

Veniamo ad oggi.

Il Governo (virato nel frattempo dal giallo-verde al giallo-rosso) deve aver scorto nella riformina del decreto sicurezza l’occasione per mettere una pezza a questo pasticcio.

Eliminando l’irragionevole disparità di trattamento? No, precisandone ed estendendone i beneficiari. Non tutti i pubblici ufficiali, ma solo gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza. Non solo questi ma anche i magistrati in udienza.

Quindi: uno stesso insulto di poco conto sarà sempre punibile, se rivolto ad un poliziotto nell’esercizio delle sue funzioni o ad un magistrato in udienza; se rivolto ad un professore, ad un medico ospedaliero, ad un cancelliere di tribunale o ad un altro pubblico ufficiale, anche no.

Ci sono ufficiali più pubblici di altri?

(avvocati eugenio losco e mauro straini)