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giustiziami

Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

Lui condannato gli altri assolti, revisione del processo per Daccò

Pierangelo Daccò l’abbiamo visto molte volte in questi anni nelle aule milanesi. Sempre più sottile e sofferente. Ha trascorso 4 anni di carcerazione preventiva, davvero un eccesso, al di là della sua colpevolezza o innocenza, per uno strumento che non dovrebbe costituire una condanna anticipata.

Quando il 3 ottobre del 2012 il gup Maria Cristina Mannocci gli inflisse per il crac del San Raffaele 10 anni col rito abbreviato (sarebbero stati 15 in ordinario) era incredulo non solo il suo avvocato ma anche il pm che aveva chiesto 5 anni e mezzo, in pratica la metà.  In appello gli venne tolto un anno e si arrivò alla sentenza definitiva a 9 anni di carcere.

Nel frattempo, è successo che alcuni imprenditori coimputati di Daccò che avevano scelto il rito ordinario siano stati assolti per dei reati che, secondo l’accusa, avevano commesso in concorso con l’uomo d’affari amico di Roberto Formigoni e suo compagno delle gite in barca (per la vicenda Maugeri è stato condannato in primo grado a 9 anni e due mesi).

Ora la Cassazione accoglie l’istanza di revisione  presentata dai legali Gabriele Vitiello e Massimo Krogh e già respinta nel settembre del 2016 dalla Corte d’Appello di Brescia. “E’ apodittica e alquanto priva di significato –  ragionano gli ‘ermellini’ –  l’affermazione dei giudici bresciani per i quali la vera ragione della diversità dell’esito dei due processi stava nella diversità del rito col quale erano stati detenuti”. Insomma, qualcosa non torna e la condanna a Daccò è stata quantomeno esagerata, se tanto o poco lo stabiliranno i giudici della Corte d’Appello di Venezia ai quali spetta il nuovo giudizio.

Secondo la Procura di Milano, a partire dal 2005, dalle casse del San Raffaele, fondato da don Luigi Verze’, sarebbero stati distratti circa 47 milioni, cinque dei quali arrivati direttamente a  Daccò, accusato, oltre che di concorso in bancarotta, anche di associazione per  delinquere finalizzata alla distrazione di fondi, all’appropriazione indebita e alla frode fiscale. Col rito  ordinario erano stati  assolti Giovanni Luca Zammarchi, Fernando Lora e Carlo Freschi in relazione a presunte sovrafatturazioni a un paio di  società.

“Siamo fiduciosi che venga scritta una pagina positiva per la giustizia italiana in una vicenda che ha tante ombre – commenta l’avvocato Vitiello – Daccò ora è domiciliari dal gennaio del 2017 dopo essere entrato in carcere, da incensurato, il 14 febbraio del 2011″. (manuela d’alessandro)

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NoTav, Cassazione ai pm: rassegnatevi, non fu terrorismo

“Il ricorso tende ancora una volta a sollecitare una diversa valutazione dei fatti che non compete alla corte di legittimità”. Questo scrive la Cassazione nel motivare perché respinge il ricorso della procura e della procura generale di Torino contro la sentenza che aveva assolto i militanti NoTav dall’accusa di aver agito con finalità di terrorismo nell’azione contro il cantiere dell’alta velocità di Chiomonte quando fu danneggiato un compressore.

Quel riferimento ad “ancora una volta” ricorda che si tratta della terza volta, tra misure cautelari e processo, in cui i rappresentanti dell’accusa puntano a dimostrare l’agire per finalità di terrorismo. In pratica è un invito esplicito a rassegnarsi. Innanzitutto perché il ricorso contro la decisione della corte d’assise d’appello non è in diritto ma nel merito. E anche perché non c’era volontà di ledere la vita degli operai del cantiere o del personale di polizia ma solo di provocare danni ai mezzi. La Cassazione inoltre nega che vi fosse l’obiettivo di far recedere i pubblici poteri dal realizzare l’opera dell’alta velocità in Val Susa.

La motivazione che ricalca quella del Riesame e della corte d’assise d’appello assume particolare importanza anche alla luce di recentissime diatribe giuridico-politiche legate alla giunta regionale del Veneto che aveva approvato una mozione con cui si chiede al governo e al parlamenti di “innovare” la legislazione introducendo il reato di “terrorismo da piazza”.

L’ accusa legata alla finalità di terrorismo, rivelatasi poi insussistente, era costata ai militanti NoTav una lunghissima carcerazione preventiva in regime di alta sorveglianza proseguita anche quando l’imputazione era già caduta. Insomma i pm torinesi Antonio Rinaudo di esplicite simpatie destrorse, Andrea Padalino ex militante dei giovani comunisti, l’ex procuratore generale Marcello Maddalena ora in pensione, impegnati a inseguire fantasmi, avrebbero fatto bene a dedicarsi ad altro. Magari agli appalti dell’alta velocità in Val Susa che sembrano gli unici onesti e trasparenti in un paese dove la corruzione dilaga. (frank cimini)

La sentenza Riina parla di tutti noi anche se ci fa ribrezzo

La sentenza della Cassazione su Totò Riina non parla di pietas, di perdono, di  pentimento. E’ bene leggerla prima di esprimersi.

Parla invece dei diritti fondamentali dell’uomo e lo fa scegliendo parole importanti che vanno ben al di là del ‘capo dei capi’ e ci riguardano tutti, anche se oggi ci ripugna ammetterlo.  E’ una sentenza che parla anche di chi va a morire all’estero  per avere una fine dignitosa perché, come scritto dai pm milanesi del caso Cappato – Dj Fabo, esiste un “diritto alla dignità garantito sia dalla Costituzione che dalla Convenzione europea”. Parla anche dei nostri vecchi genitori quando  negli ospedali o negli ospizi vengono brutalizzati perché non possono difendere la loro estrema dignità di esseri viventi. E ne parla con in mano la nostra costituzione e la legge, quindi se si vuole criticare questa sentenza bisogna farlo usando il suo stesso linguaggio.

Bisogna allora spiegare con le categorie del diritto perché per Riina non valga la “giurisprudenza costante di questa Corte affinché la pena non si risolva in un trattamento inumano e degradante, nel rispetto degli articoli 27 della Costituzione (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”) e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (“Nessuno può essere sottoposto a totura né a pene né a trattamenti inumani o degradanti”)”. “Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario – scrivono i magistrati citando diverse pronunce -   idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o l’applicazione della detenzione domiciliare della persona non deve limitarsi alla patologia implicante un pericolo di vita per la persona, dovendosi piuttosto avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto della soglia di dignità che deve essere rispettata pure nella condizione di restrizione carceraria”.     

Bisogna allora avere davanti le cartelle cliniche di Riina, che sappiamo avere 87 anni, essere immobile dalla vita in giù, col respiratore, due tumori, il Parkinson, un filo di voce, e dimostrare che le sue attuali condizioni non siano al di sotto di quella soglia di dignità.

Bisogna anche spiegare se la sua “pericolosità possa considerarsi attuale in considerazione della sopravvenuta precarietà delle condizioni di salute”. Ma chiarirlo bene, con cura. Perché non basta dire che nel 2013 nel cortile di Opera minacciava di uccidere nell’ora d’aria, peraltro durante quel regime di 41 bis che dovrebbe garantire l’assoluto isolamento oggi  invocato da chi non vuole scarcerarlo. Sono passati 4 anni: il magistrato Felicia Marinelli, che ha in carico la questione, è in grado di dimostrare che in questo momento Totò Riina è ancora un uomo pericoloso? A questo domande per fortuna risponderà, in diritto, un Tribunale.

(manuela d’alessandro)

Testo sentenza Cassazione – Riina

Cassazione, censura al giudice milanese che ha irriso l’avvocato

 

Avviso ai giudici: prendere in giro un avvocato non si può, anche se ha torto. A fare sfoggio di eccessiva ironia era stato il magistrato milanese Benedetto Simi De Burgis incappato qualche tempo fa in una sanzione disciplinare del Csm per avere tenuto un “tono irridente e allusivo” nei confronti di una curatrice nell’ambito di una procedura di sostegno. La suprema corte ha depositato ora una sentenza con la quale conferma la censura inflitta dal Csm, che è una “dichiarazione formale di biasimo” a carico di Simi De Burgis per avere violato il “i doveri di correttezza, imparzialità ed equilibrio, ponendo in essere abitualmente provvedimenti lesivi della sua immagine, gravemente scorretti nei confronti di parti, difensori, personale amministrativo, colleghi e ausiliari” (legge 109 del 2006 sugli illeciti disciplinari dei magistrati).

Il magistrato si era preso gioco per iscritto di una curatrice ironizzando sulla sua esosa richiesta di liquidazione rispetto all’entità del patrimonio da lei amministrato e su altre strategie procedurali del legale.  Con la sentenza, gli ermellini smontano le tesi difensive del magistrato anche in relazione ad altre incolpazioni, tra cui cui avere fornito a una delle parti di un procedimento di interdizione suggerimenti in virtù di “un rapporto di conoscenza personale” e avere revocato a una professionista la nomina di curatrice di un minore a seguito dell’accusa, poi rivelatasi “infondata, di avere trattenuto illecitamente somme di proprietà dell’assistito”.  De Burgis nel ricorso ha scritto  che l’avvocatessa redarguita “aveva specifici motivi di astio nei suoi confronti” ma per le sezioni unite i sei capi di incolpazione costituiscono nell’insieme”comportamenti abitualmente e gravemente scorretti”. E, in ogni caso, anche se il legale aveva torto, come rivendicato da De Burgis, per la suprema corte poco conta: non doveva permettersi di sbeffeggiarla.  (manuela d’alessandro)

Sentenza Cassazione su Simi De Burgis

Stasi condannato, la giustizia non ha ammesso di poter fallire

 

Due ore. Solo centoventi minuti sono serviti ai giudici della Cassazione per affrontare un dubbio enorme che ieri aveva fatto tremare le gambe persino a un anziano procuratore generale, Oscar Cedrangolo, costretto  ad ammettere: “Io non sono in grado di dirvi se Alberto Stasi è colpevole o no”.

Ha vinto la paura dei magistrati assieme alla fretta di sbarazzarsi subito di quel dubbio che li avrebbe potuti paralizzare fino ad ammettere l’ impotenza di un sistema quando le indagini, come in questo caso, sono state fatte male e decine di perizie con esiti contraddittori non hanno poi saputo rimediare.  Stasi viene condannato a 16 anni di carcere e non a 30, come sarebbe avvenuto riconoscendo l’aggravante della crudeltà, perché il dubbio ha comunque lasciato il suo seme nella sentenza.

E’ vero, due dei giudici facevano parte del collegio che ha assolto Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l’omicidio di Meredith Kercher, ma lì c’era un colpevole, Rudy Guede, già assicurato alle carceri. Qui si doveva dire: “Ci dispiace, ma otto anni non sono bastati per trovare l’autore del massacro di Chiara Poggi”. Ci si doveva tappare le orecchie di fronte a quello che ieri il pg ha definito “il grido di dolore dei genitori della vittima”, e invece quell’urlo disperato ha fatto irruzione in una sentenza mandando in galera un non colpevole “al di là di ogni ragionevole dubbio”. (manuela d’alessandro)

L’incredibile requisitoria del pg di Garlasco, “non sono in grado di dirvi se Stasi è colpevole”

Il ricorso della difesa Stasi in Cassazione

memoria parti civili

STASI-memoria parti civili(2)

La strana Cassazione su Alberto Stasi che per 3 volte diventa Mario

Le motivazioni della condanna a 16 anni