giustiziami

Cronache e non solo dal Tribunale di Milano

Il carcere istituzione reietta, saggio dI Valeria Verdolini

Ci sono addirittura ex magistrati che in servizio lo usarono per acquisire fonti di prova estorcere confessioni a proclamare l’inutilità del carcere a proporre la necessità di superarlo come unica sanzione possibile.
Quindi bisogna chiedersi come definire il carcere nel terzo millennio. Un contributo rilevante e controcorrente arriva da Valeria Verdolini, sociologa, docente all’Universita’ Bicocca. 247 pagine, 18 euro, Carrocci Editore. Il titolo è “L’istituzione reietta”.
Per spiegare come arriva a tale definizione, Verdolini afferma che il carcere si presenta come istituzione residuale che svolge una serie di compiti non richiesti dal mandato formale ma ascrivibili a un welfare a basso costo, housing sociale per i senza fissa dimora, centro di accoglienza per i migranti, comunità terapeutica per i tossicodipenfenti, comunità psichiatrica per le fragilità, centro impiego per i disoccupati, residenza sanitaria e di lungodegenza per anziani.
Si tratta di vulnerabilità che raramente trovano una risposta integrata fuori dalle mura del penitenziario. “Proprio perché contiene, incapacita, raccoglie e gestisce ho scelto l’aggettivo ‘reietta’ – scrive l’autrice – Reietto deriva dal latino reiectus, participio passato di reicere. Il primo significato è respingere rigettare, un’eccezione che comprende le riflessioni sul carcere come discarica sociale, come pattumiera senza speranza”.
L’istituzione è reietta proprio perché si demanda a essa una serie di funzioni che si sono ritirate o che comunque non presentano risorse sufficienti per gestire la popolazione che ne richiede il sostegno. La funzione di discarica sociale viene assolta solo in parte perché non è risolutiva, non ingloba tutta la sofferenza sociale ne’ tantomeno la marginalità.
Si potrebbe parlare di funzione vicaria del carcere, ennesima puntata dell’infinita emergenza italiana, iniziata almeno mezzo secolo fa con la magistratura chiamata dalla politica a risolvere la questione della sovversione interna per delega totale. E che dura fino si giorni nostri. Verdolini ricorda il doppio binario pentitismo/carcere durissimo. Un meccanismo che non disinnesca i processi di devianza ma tende ad amplificarli o ad affievolirli solo sulla base di un criterio di opportunità.
E infatti stiamo a parlare oggi di ergastolo ostativo e delle difficoltà per arginarlo perché grandissima parte della politica e della magistratura in questo unite nella lotta fanno prevalere il bisogno di sicurezza sulla necessità di rispettare i diritti delle persone. Che restano persone portatrici di diritti anche dopo aver preso l’ergastolo e non possono essere inchiodate per sempre a reati commessi moltissimo tempo fa (frank cimini)

Perché la fine dell’ergastolo ostativo non favorisce la mafia

“Dopo la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non è vero che, come ho letto, rivedremo circolare per le strade i boss mafiosi’. Questa è una bugia anche se detta da un procuratore antimafia”.  Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Ferrara, tra i massimi esperti in Italia di ergastolo ostativo e capofila nella battaglia per eliminarlo, chiarisce i contenuti e conseguenze della  decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Perché non favorisce la mafia

“Questo argomento ha intasato la rassegna stampa degli ultimi giorni, gonfia di dichiarazioni bellicose. Sono prese di posizione  chiaramente mirate a esercitare pressioni sul panel dei 5 giudici europei alla vigilia della loro odierna, coerente e scontata decisione. Eppure, i vari procuratori (anche emeriti) che hanno preso così la parola dovrebbero sapere che l’articolo 3 della CEDU è una delle sole quattro norme della CEU che non ammettono eccezione o sospensione, nemmeno in uno Stato di guerra. I giudici europei non ignorano affatto il fenomeno mafioso, ma sanno che nessun reato, per quanto grave, legittima la violazione della dignità umana protetta da quel divieto. Forse, nei prossimi giorni, ci toccherà sentire voci scandalizzate che chiederanno all’Italia di uscire dal Consiglio d’Europa”.

Cosa succede ai boss

“Caduto l’automatismo ostativo -argomenta – si ritornerà alla regola alla regola della valutazione giurisdizionale individuale. Si chiama riserva di giurisdizione ed è prevista dalla Costituzione come meccanismo di garanzia per tutti cittadini, detenuti compresi. Chi preferisce un giudice ‘passacarte’, in realtà mostra totale sfiducia nella magistratura di sorveglianza, preferendo alla sua autonomia e indipendenza una sua subordinazione alle informative degli apparati di polizia.

Perché è una decisione scontata 

Non sono affatto sorpreso di questa decisione. La sentenza Viola del 13 giugno scorso non faceva altro che applicare al caso italiano una giurisprudenza consolidatissima che considera contraria all’articolo 3 della CEDU una pena perpetua priva di concrete prospettive di liberazione del detenuto, alla luce del suo percorso educativo. Solo chi antepone la logica della politica a quella, stringente, del diritto, poteva anche solo ipotizzare un esito differente”.

Cosa deve fare ora l’Italia

La decisione di oggi è importante per due ragioni; la prima è che la sentenza definitiva segnala nell’ergastolo ostativo un problema strutturale nel nostro ordinamento penitenziario, invitando l’Italia a porvi rimedio attraverso una sua riforma ‘di preferenza di iniziativa legislativa’. Diversamente i molti ricorsi siamesi pendenti a Strasburgo e promossi da altri ergastolani ostativi saranno certamente accolti e l’Italia subirà ripetute condanne per non avere adempiuto all’obbligo di rispettare una delle norme chiave della CEDU.  La seconda ragione è che il 22 ottobre, la Corte Costituzionale si pronuncerà su due questioni di legittimità riguardanti l’articolo 4 – bis, comma I, dell’ordinamento penitenziario, che introduce il regime ostativo applicato all’ergastolo. I giudici costituzionali dovranno misurarsi con le meditate argomentazioni dei loro colleghi di Strasburgo”. Attualmente tre ergastolani su quattro sono ostativi, cioè condannati per gravi reati associativi, che, diversamente da tutti gli altri ristretti in prigione, non beneficeranno mai di alcuna misura extramuraria a meno che non rivelino ciò che ancora sanno dei loro crimini. Lo scopo di tale regime – come la stessa Corte Costituzionale ha recentemente riconosciuto – è di incentivare, per ragioni investigative e di politica criminale generale, la collaborazione con la giustizia attraverso un ‘trattamento penitenziario di particolare asprezza. Il perno di questo regime – una vera e propria presunzione legale assoluta – è che solo collaborando si ha la prova certa sia della rottura col sodalizio criminale che dell’avvenuto processo di ravvedimento del reo”.

La Corte Europea ha bocciato la collaborazione come condizione per avere i benefici?

No, la Corte Europea non ha bocciato la collaborazione come condizione per accedere ai benefici penitenziari ma ha contestato l’equivalenza tra mancata collaborazione e pericolosità sociale del condannato, invitando il legislatore italiano a prevedere anche per l’ergastolano non collaborante la necessità di accedere ai benefici penitenziari, se ha dato la prova del sicuro ravvedimento. Come afferma la sentenza Viola contro Italia numero 2, la scelta se collaborare o meno può non essere libera, quando il reo teme ritorsioni  su di sé o vendette contro i propri familiari. E afferma realisticamente che la stessa collaborazione può nascere non da un’autentica collaborazione, ma anche dall’unico proposito di ottenere i vantaggi di legge, Ecco perché  il solo modo di restituire coerenza al sistema è che sia la magistratura di sorveglianza a valutare, caso per caso, alla luce dell’intero percorso trattamentale del reo, se sia ancora specialmente pericoloso, indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia.

Logica emergenziale o logica costituzionale?

Rispondo con le parole di Leonardo Sciascia, che di mafia sapeva e scriveva, qaundo ancora se ne negava l’esistenza:  la criminalità mafiosa non si combatte con la ‘terribilità del diritto’ ma con gli strumenti dello Stato di diritto.

(manuela d’alessandro)

 

 

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L’emozionante lettera dell’ergastolano all’avvocato dopo il primo permesso premio

“Maria, continuo a leggere e rileggere il verbo ‘Ammette, ammette, ammette’ per cercare di imprimere nella mia mente la bellezza di questa parola, il suo vero significato che per me significa rinascita”.

Vito Baglio ha 50 anni, è recluso a Opera e ha appena ricevuto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano un permesso per andare all’Università dopo 21 anni di carcere senza mai vedere la luce perché è – o meglio era fino a ieri – un ergastolano ostativo.

Maria invece è Maria Brucale, il suo avvocato che da sempre si batte  per l’abolizione della prigione senza possibilità di uscita, riservata a persone accusate di reati di particolare gravità, come quelli di mafia o terrorismo. Ha postato sul suo profilo Facebook la lettera che Vito Baglio le ha scritto subito dopo avere ricevuto la notizia del suo primo permesso: “Maria finalmente tu ce l’hai fatta, io ce l’ho fatta, entrambi ce l’abbiamo fatta. E’ bellissimo! Non volevo crederci, ma quando ho letto le ultime righe dell’ordinanza sono crollate tutte le barriere. C’è veramente scritto che posso uscire fuori dal carcere”.

“Questa lettera – racconta Brucale – è la dimostrazione di come può cambiare un uomo in carcere. Vito, che era stato condannato per reati di mafia, ha sfruttato tutte le occasioni per migliorare e ha fatto un percorso stupendo grazie anche all’associazione ‘Nessuno Tocchi Caino”. Tra le sue esperienze anche quella da ‘attore’ nel film ‘Spes contra Spem’ girato da Ambrogio Crespi e approdato al Festival di Venezia dove ha portato il tema degli ‘uomini ombra’, destinati a una carcere eterno a meno che, prescrive la legge, non collaborino con la giustizia. Negli ultimi anni la Corte costituzionale ha però aperto dei varchi ed è stato introdotto il principio dell”inesigibilità’ della collaborazione.  Questo è stato il caso di Baglio, come spiega il suo legale: “E’ impensabile che una persona come lui, che ha fatto il suo percorso, abbia ancora contatti con la criminalità. Una volta stabilito oltre un anno fa che non poteva collaborare, abbiamo finalmente ottenuto il sì dei giudici al permesso. Ora potrà averne altri ogni 45 giorni se si comporterà bene”.

(manuela d’alessandro)

Scarcerato l’(ex)ergastolano ostativo Musumeci, voce degli ‘uomini ombra’

Per la prima volta in Italia un ergastolano ostativo ottiene la liberazione condizionale. Ed è Carmelo Musumeci, un uomo speciale che ha reso pubblici dolore e speranza attraverso il suo blog dal carcere a nome degli ‘uomini ombra’, cioé dei reclusi la cui pena detentiva coincide con la durata della vita e una data immaginifica: 31/12/99999.   Col costituzionalista Andrea Pugiotto, ha pubblicato il libro ‘Gli ergastolani senza scampo’, diventato una sorta di manifesto giuridico e umano contro la gabbia intangibile.  Un testo in cui Musumeci ha riportato i ‘dialoghi’ crudi e poetici con la sua ombra. “Il mio corpo è chiuso in questa tomba, ma il mio cuore sciocco ha sempre sperato nella libertà”.  Oggi, dopo che già da quasi due anni godeva di un regime di semilibertà, condivide dal suo profilo Facebook il giorno più luminoso: “L’altro ieri ho ricevuto una di quelle telefonate che ti cambiano la vita. Il numero era quello del carcere di Perugia. Mi avvisano di rientrare in carcere perché devo essere scarcerato”.

Il Tribunale della Sorveglianza umbro gli ha concesso la liberazione condizionale. “Quando esco dal carcere mi gira la testa. Il mio cuore batte forte. In pochi istanti mi ritornano in mente tutti e 27 gli anni di carcere, coi periodi di isolamento, gli scioperi della fame, le celle di punizione senza libri, né carta né penna per scrivere. Passavo le giornate solo guardando il muro”. L’ex ‘boss della Versilia’  era entrato in cella il 25 ottobre del 1991 e una serie di condanne lo aveva inserito nel ristretto club di chi ha come unica prospettiva il carcere. Ma è riuscito ribaltare il suo destino, distogliendo quello sguardo dal muro con la forza e la fantasia. Grazie anche al coraggio di alcuni giudici adesso Musumeci, che ha 63 anni e tree lauree conquistate in cella, è arrivato alla soglia dell’inimmaginabile per gli ‘uomini ombra’. Come è potuto accadere ce lo spiega l’avvocato ed esponente radicale Maria Brucale, dell’associazione ‘Nessuno tocchi Caino’: “Musumeci, come altri pochi detenuti ostativi, aveva ottenuto la semilibertà dopo che era stata accolta la sua richiesta di inesigibilità della collaborazione . Ma adesso i giudici si sono spinti oltre riconoscendo la liberazione condizionale dopo un percorso lungo e faticoso. E’ una notizia meravigliosa, un grido di speranza nel buio”.

Nella loro ordinanza, i giudici scrivono di “un grande percorso di crescita personale che ha portato Musumeci a leggere e studiare in carcere con granitica volontà” e del suo impegno come “scrittore e conferenziere”, oltre che “del suo essere un uomo nuovo che si riscatta dal passato impegnandosi quotidianamente nell’assistere la disabilita”.  L’ergastolano ostativo, a differenza di quello comune, non ha diritto ai benefici penitenziari in assenza di una “condotta collaborante” con la giustizia. A meno che, come nel caso di Musumeci, non venga riconosciuta “l’inesigibilità della collaborazione” grazie alla quale aveva ottenuto la semilibertà, goduta lavorando di giorno nella casa Famiglia di don Oreste Benzi, ma sempre con l’obbligo di rientro in carcere. Adesso  Carmelo ha tra le mani una libertà quasi intera e notti per guardare le stelle.

“Poi scrollo la testa. Smetto di pensare al passato. Mi accendo una sigaretta e, dopo la prima tirata, smetto di fumare, medito che adesso dovrei smettere, perché ora la mia unica via di fuga per essere libero non è solo la morte.  Alzo lo sguardo al cielo. Per un quarto di secolo ho sempre creduto che sarei morto in carcere. Non è ancora la libertà piena ma ci sono vicino e sono tanto, ma tanto felice. Da solo non ce l’avrei mai fatta. Più che credere in me stesso, penso di avere scelto di credere negli altri”.  

(manuela d’alessandro)

 

“Non fate come noi”, la prima volta liberi davanti agli studenti di 2 ergastolani ostativi

“Un cazzotto nello stomaco di ogni coscienza”. Così Giacinto Siciliano, direttore del carcere di Opera, definisce il docufilm ‘Spes contra Spem’, proiettato giovedì scorso per gli studenti dei corsi di diritto penale e penitenziario dell’Università Bicocca, su iniziativa della Camera Penale di Milano.
Ciò che ha reso davvero speciale la proiezione è stata la presenza di tre dei protagonisti detenuti, condannati all’ergastolo. Per due di loro, Gaetano ed Alfredo, era la prima volta fuori dal carcere. Da oltre vent’anni. Eleganti nelle loro giacche, emozionatissimi, così come Giuseppe, di recente ammesso a fruire di permessi premio,
Presentati da Sergio D’Elia di ‘Nessunto tocchi Caino’, sottolineano la volontà di dare una svolta alla propria vita e di essere utili per la società, costituendo un esempio di fallimento nei confronti dei giovani. Ricorre il concetto di “metterci la faccia” per rappresentare la sconfitta di una scelta criminale sbagliata, della quale si assumono la piena responsabilità, pur tentando di trovare spiegazioni.
I ragazzi seguono interessati. Uno degli studenti che fanno parte della “clinica legale” spiega il lavoro fatto per preparare un’istanza di collaborazione impossibile per un ergastolano di Bollate; su domanda di Gaetano, chiarisce che l’ergastolo ostativo, dopo averlo studiato, gli appare come una pena inutile per la società, perché, impedendo un percorso rideucativo, non produce alcun miglioramento nella persona e nella società stessa.
Una dottoranda, dopo aver espresso l’idea che l’ostatività tuteli lo Stato rispetto alla difficoltà di distacco dalle associazioni criminali, ma che, secondo lei, la valutazione del singolo che ha fatto un percorso rieducativo debba prevalere, domanda ai tre detenuti se vi sia un’alternativa. Gaetano ed Alfredo riprendono i documenti che, insieme ad altri detenuti, avevano redatto in occasione degli Stati Generali di Opera; le alternative alla collaborazione ci sono, e sono tutti i comportamenti che dimostrano pubblicamente il loro distacco dalle realtà criminali di cui hanno fatto parte, tali da rendere impossibile il loro rientro. La collaborazione, a distanza di più di venti anni dai fatti per i quali sono stati condannati, sarebbe da loro considerata una scelta sbagliata, perché sarebbe un baratto della loro libertà con la libertà di un’altra persona, che – anche se colpevole – può nel tempo essersi ricostruita una vita differente e distaccata dal crimine.  La loro presenza di fronte agli studenti a dire “non lo fate” è una scelta di rottura.

Torna il concetto di “metterci la faccia”. Gaetano usa una metafora: “è come se la pena inizialmente sia una cura contro un cancro, che piano piano funziona; dopo 25 anni sono guarito, ma siccome 25 anni prima si era stabilito che c’era il cancro, allora il medico deve operare ugualmente anche se la malattia non c’è più. L’ostatività non lascia a me la capacità o l’intelligenza di cambiare. Tu sei stato quello e sarai sempre quello. Credo che non sia accettabile”.
Il dibattito, su domanda di una studentessa, si sposta sul 41 bis: esperienze personali di abusi subiti ma anche di una utilità rispetto al percorso individuale di riflessione, accanto alla consapevolezza delle finalità della norma sul carcere duro. Gli interventi della professoressa Buzzelli e del direttore Siciliano chiudono l’incontro, che termina con l’auspicio che il cambiamento, a prescindere dalla possibilità di accesso ai benefici penitenziari, debba essere riconosciuto e valutato. (avvocato Valentina Alberta)

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